Per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali (eventi che hanno finalità culturali e non di solo intrattenimento, dove il pubblico assiste passivamente, seduto o in piedi ma statico) quali:
- il teatro
- la musica
- la danza e il musical
- le proiezioni cinematografiche.
che si svolgono:
- in un orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 01:00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative
- con un massimo di 2.000 partecipanti
- fuori dei casi di cui al Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142 e 143 (quando il comune non ha istituto la Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e pertanto competente è quella Provinciale)
- in luoghi caratterizzati dall'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
è sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche vigenti.
Approfondimenti
Non rientrano nel campo di applicazione della semplificazione gli spettacoli che non le caratteristiche di spettacolo dal vivo di natura che non hanno finalità culturali ma di solo intrattenimento, dove il pubblico assiste attivamente, quali ad esempio le discoteche, i locali da ballo e feste da ballo, come precisato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 7/05/2024.